Sabato, 29 Marzo 2014 00:00

Vendite online, arrivano le nuove norme

Il 14 giugno entra in vigore la direttiva europea. Ecco le caratteristiche principali

Il sito di Adiconsum rende noto che nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che recepisce e attua nel nostro Paese la “Direttiva Consumatori”, modificando le norme che regolano i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (ad esempio vendita porta a porta) e i contratti a distanza (ad esempio online). Il decreto si applicherà a  partire dal prossimo 14 giugno.

Ecco le principali novità introdotte dalla Direttiva:

-        maggiori obblighi di informazione precontrattuale al consumatore: prima del contratto, il professionista deve fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, tutta una serie di informazioni dettagliate (compreso un promemoria sull’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso);

-        contratti conclusi telefonicamente: il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto;

-        diritto di recesso: si passa dagli attuali 10 a 14 giorni per esercitare il diritto di recesso dal contratto (e fino ad 1 anno più 14 giorni in caso di omessa informazione sul diritto di recesso), tramite il modello tipo o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della propria volontà di recedere. Il professionista deve rimborsare il consumatore entro 14 giorni; entro lo stesso termine, il consumatore deve restituire il bene (le spese di spedizione sono a suo carico);

-        restituzione del bene: il consumatore può restituire anche un bene deteriorato, ma risponde della diminuzione di valore dello stesso;

-        passaggio del rischio: nei contratti in cui il professionista spedisce beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento si trasferisce dal venditore al consumatore solo nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente nel possesso del bene (a meno che il consumatore abbia scelto un vettore diverso da quello del professionista);

-        divieto di spese aggiuntive per pagamento con bancomat o carta di credito e per le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore.