Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione torna sul principio del coinvolgimento, ovvero della responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nella “filiera dei rifiuti”: produttore/detentore, trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o recuperatore). Tutti coloro, in pratica, sui quali grava un obbligo di cooperazione nella gestione degli stessi, laddove ognuno risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità. Ne ritroviamo il fondamento nell’articolo 178 del D.Lgs.n.152/06, che cita testualmente: “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga”.
Sfere di competenza
Tutti i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione dei rifiuti sono pertanto non solo responsabili della regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei formulari, che per quanto riguarda le autorizzazioni prescritte. Qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti. La riforma dell’art.193 del D.Lgs. 152/06, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 di recepimento della Direttiva 851/2018/UE, ha introdotto novità importanti in merito ai profili di responsabilità dei soggetti coinvolti. La nuova norma precisa infatti che “nella compilazione del formulario di identificazione ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza”.
Tracciabilità e trasparenza
L’intento del legislatore è rafforzare, tramite la tracciabilità, trasparenza e conoscenza delle diverse tappe del percorso del rifiuto, evidenziandone sia l’aspetto oggettivo - mediante i dati e le informazioni che attengono a tipologia, quantità, percorso, impianto di destinazione - che quello soggettivo, riguardante gli attori intervenuti nella filiera. Proprio su questo aspetto è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 15 dicembre 2020, n. 28569, relativamente alla corretta compilazione della casella 11 della sezione quinta del modello del Fir (contenuto nell’ancora vigente DM 1 aprile 1998, n.145 e che continua ad applicarsi in attesa dell’emanazione dei decreti di cui all’art.188-bis). Tale casella 11 è espressamente riservata, per la sua compilazione, al solo destinatario, che la sottoscrive infatti dopo aver dichiarato se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e la eventuale quantità di rifiuti conferita, con data e ora del conferimento. Proprio in merito alla corretta compilazione della casella 11 del formulario il giudice di legittimità ha stabilito che la omessa o incompleta compilazione dei formulari-rifiuti nelle parti di competenza del destinatario non può dare luogo a responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 152/06, salvo l’ipotesi di suo concorso nel fatto. In sostanza la Corte di Cassazione ribadisce e consolida il principio secondo il quale il produttore dei rifiuti può essere chiamato a rispondere soltanto per la compilazione delle parti del formulario di sua competenza, ovvero delle caselle da uno a dieci. Deve, in conclusione, trovare applicazione il principio per cui non può attribuirsi responsabilità a soggetti assenti nel momento in cui le disposizioni sugli obblighi di compilazione dei documenti di tracciabilità dei rifiuti vengano violate.
Leonardo Di Cunzolo
Amministratore di BSN Consulting 42