L’evoluzione del credito ai consumatori vive una fase intensa tra l’istituzione del registro OAM (Organismo Agenti Mediatori) e la trepidante attesa dei dettagli applicativi che permetteranno di rendere concretamente operativa la nuova direttiva CCD2. Tra le tante novità, la ridefinizione del perimetro delle attività finanziarie accessorie svolte dai fornitori di beni e servizi che entrano a pieno titolo nel sistema di vigilanza: un passaggio destinato ad avere un impatto significativo sulla grande distribuzione, sui retailer organizzati e sugli operatori che offrono formule di rateizzazione o buy now pay later. Il punto centrale della riforma è rappresentato dal nuovo comma 5 dell’art. 122 del Testo Unico Bancario, che limita la possibilità per gli esercenti commerciali di concedere direttamente dilazioni di pagamento ai soli casi di pagamento differito gratuito, accessorio rispetto all’attività principale e privo di interessi, salvo costi marginali legati a eventuali ritardi di rimborso. Si amplia contestualmente l’ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori e sono ora soggette al perimetro regolamentato:
- le dilazioni gratuite che prevedano l’intervento di un soggetto terzo finanziatore, anche mediante acquisto o offerta del credito;
- le dilazioni con pagamento differito oltre 50 giorni dalla consegna del bene o dall’erogazione del servizio;
- nei contratti conclusi a distanza da operatori non PMI, le dilazioni superiori a 14 giorni.
Presidio di trasparenza
Strettamente collegata a questa innovazione è l’istituzione di un nuovo registro presso l’OAM, destinato ai fornitori di beni e servizi che operano, a titolo accessorio, nell’offerta di finanziamenti o dilazioni di pagamento. L’obiettivo è rafforzare la tutela del consumatore introducendo presidi di trasparenza e controllo in un settore cresciuto rapidamente e molto sensibile per la protezione del cliente. I destinatari non sono certo assimilati agli agenti in attività finanziaria o ai mediatori creditizi, ma devono essere inseriti in un elenco autonomo con obblighi specifici di registrazione e compliance. I primi dettagli sono già stati forniti da OAM che con apposita circolare ha disposto la gestione del registro dei fornitori di beni e prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio ai sensi dell’art. 12bis D.lgs. n. 141/2010 (“Registro dei Merchant”). Confermata la previsione annunciata di due diverse sezioni del registro: una dedicata agli esercenti che offrono finanziamenti tramite convenzioni con banche o intermediari finanziari ed una per gli operatori che concedono direttamente dilazioni di pagamento senza interessi (i casi di gratuità, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso).
L’iscrizione
L’iscrizione può avvenire in due modalità: tramite il soggetto finanziatore convenzionato oppure direttamente su iniziativa dell’esercente che gestisce in proprio le dilazioni. Successivamente OAM con apposita circolare darà indicazioni su entità, modalità e tempi di riscossione dei costi dovuti dai soggetti tenuti ad iscriversi al Registro. L’introduzione del nuovo registro di OAM rappresenta un passaggio significativo in questa nuova stagione del credito ai consumatori in cui è sempre più chiaro l’obiettivo del legislatore europeo e nazionale di evitare fenomeni di sovraindebitamento e assicurare maggiore trasparenza nelle modalità di offerta del credito accessorio. Evidente è il cambio di paradigma per i merchant perché ora l’attività di promozione del credito nei punti vendita non può più essere considerata un’attività meramente commerciale, ma entra stabilmente nell’orbita della vigilanza regolamentare. Importante è allora la valutazione dell’impatto operativo sulle reti commerciali e sulla distribuzione organizzata nonché la predisposizione di nuovi sistemi di presidio del rischio legale e sanzionatorio (e prepararsi ad essere “ispezionati”).
Fare la differenza
Ancora una volta l’assistenza al cliente consumatore può fare la differenza rappresentando una leva di potenziamento della conformità ed un parametro di monitoraggio della qualità del servizio offerto. All’obiettivo commerciale oggi si affianca più che mai una regola di diligenza sempre più esigente che tuttavia non va letta in chiave di costi e rischi, ma deve essere per tempo immaginata quale occasione di crescita ed espansione. Il punto di partenza? Cominciare a familiarizzare con il mondo regolamentare di OAM, rileggere le regole del TUB e del Codice del Consumo, organizzare i processi in maniera efficiente, innalzare il livello di preparazione delle reti di vendita, strutturare in maniera consapevole gli accordi e le convenzioni con i finanziatori e finalizzare i servizi reclami e di assistenza. Il tutto con la consapevolezza che l’istituzione del Registro OAM è solo l’inizio di una lunga stagione di novità.
Avv. Raffaella Grisafi
Esperta di diritto dei consumatori









